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A chi è destinata:
Questo strumento di agevolazione è stato creato appositamente per consentire alle imprese estrattive e manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e di acqua calda e a quelle di servizi di accedere contemporaneamente, grazie ad una procedura unificata, ai contributi spettanti per attività di ricerca e innovazione e di successiva industrializzazione. Sono, inoltre, agevolabili, anche le spese sostenute per attività formative e di qualificazione professionale del personale dipendente.
Dove opera:
Questo strumento è applicabile alle sole imprese situate in obiettivo 1 (regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia e Campania).
Quali iniziative ammette:
Le iniziative agevolabili devono riguardare, un programma di “sviluppo precompetitivo” e la successiva “industrializzazione dei risultati”.
Un programma di sviluppo precompetitivo è quello orientato alla progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attività devono dar luogo alla realizzazione di progetti pilota e dimostrativi nonché di prototipi non commercializzabili quindi non comprendono modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
La successiva industrializzazione dei risultati identifica il programma volto alla realizzazione degli investimenti fissi, ammissibili alle agevolazioni della legge 488/92, che sono strettamente collegati allo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dal precedente programma di sviluppo precompetitivo.
Tipologia di spesa :
Per l’ammissibilità delle spese e dei relativi costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo si applicano i criteri vigenti per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 46/82 e quindi sono ammissibili: le spese per il personale di ricerca; il costo delle attrezzature, strumentazioni e materiali di nuovo acquisto, da utilizzare per l’attività di sviluppo (al netto dell’eventuale valore residuo per altre finalità); il costo di prestazioni di terzi e di servizi di consulenza, compresa l’acquisizione di beni immateriali; le spese generali sono riconosciute in maniera forfettaria, pari al 60% del costo del personale; non sono ammissibili i costi relativi a mobili e arredi. Nel caso di opere relative a centri di ricerca, sono ammesse le spese per progettazione e studi di fattibilità (nel limite del 5% delle spese ammissibili al centro stesso), l’acquisto di aree e fabbricati, la realizzazione di opere edili ed infrastrutture. Questi investimenti sono incentivati in misura pari a quella applicabile al progetto di sviluppo.
Per l’industrializzazione dei risultati l’ammissibilità delle spese segue gli stessi criteri della legge 488/92 e pertanto le voci ammissibili si riferiscono a: - progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e valutazioni di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali (max 5% dell'investimento); - suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini (max 10% dell'investimento); - opere murarie; - infrastrutture specifiche aziendali; - macchinari, impianti e attrezzature varie; - programmi informatici per esigenze produttive e gestionali (solo per le PMI); brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotti o processi produttivi.
Infine i programmi di formazione prevedono l’ammissibilità delle seguenti voci di spesa: costi dei docenti; spese di trasferta del personale interno, dei docenti e dei destinatari della formazione; spese correnti, come materiali, forniture, ecc., fino a un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili per le attività formative; noleggio degli strumenti e delle attrezzature e di locali, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per le attività formative; costi dei servizi di consulenza specialistica; costi interni
Tipologia ed entità del contributo :
Per l’attività di sviluppo precompetitivo l’agevolazione segue le regole della legge 46/82 che prevede una forma mista di contributo in conto interessi e in conto capitale nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca.
I progetti pertanto beneficiano di credito agevolato nella misura del 60% del costo e di contributo alla spesa in misura tale da raggiungere l’intensità massima di aiuto, espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda, pari al 25% ESL per le attività di sviluppo precompetitivo e del 50% ESL per le attività di ricerca industriale, se superiori al 10% del costo totale.
Per la parte di industrializzazione gli aiuti previsti vengono erogati sotto forma di contributi in conto impianti e le percentuali di contributo consteranno in un 35% ESN + 15% ESL fatta eccezione per la Calabria in cui la percentuale è 50% ESN + 15% ESL. Infine per le attività formative l’agevolazione consiste in un contributo alla spesa pari al 45%, per le PMI, o al 35% per le grandi imprese, dei costi sostenuti fino a un massimo concedibile di 250.000 €.
Particolarità:
Occorre precisare che eventuali spese, ancorché ammissibili dalla legge 488/92, non riconducibili agli esiti del programma di sviluppo precompetitivo non sono ammissibili alle agevolazioni del PIA innovazione. Il secondo bando chiuderà il prossimo 30 luglio 2004.
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